Polizze catastrofali entro il 31 marzo
DL 39/2025 DEL 30 MARZO 2025 PROROGA SCADENZA
- grandi imprese (oltre 250 dipendenti): obbligo di sottoscrizione entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni (fino al 30 giugno) per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi;
- medie imprese (50-250 dipendenti): termine fissato al 30 settembre 2025;
- piccole e microimprese: obbligo posticipato al 31 dicembre 2025.
la Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha stabilito che entro il 31 marzo 2025 tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, dovranno stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali.
Alle imprese inadempienti, potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Al momento non sono previsti altri tipi di sanzioni.
La Polizza rischi catastrofali: scadenza al 31 marzo 2025
Con il Milleproroghe si rinvia al 31 marzo del 2025 l’obbligo, per le imprese, di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. Rinvio al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell'acquacoltura.
L'obbligo di cui si tratta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese sia con sede legale in Italia che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
Attenzione al fatto che sono invece escluse dall’obbligo assicurativo:
- le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità,
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Criticità ed ulteriori info (in aggiornamento in base alle faq e news):
Perimetro soggettivo
Né la norma né il Decreto hanno chiarito su chi cade l’obbligo di stipula della polizza in relazione alle fattispecie dell’affitto di azienda (art. 2562 cod. civ.) e dell’usufrutto di azienda (art. 2561 cod. civ.). Tale criticità era stata evidenziata anche in sede di parere sul Decreto in esame da parte del Consiglio di Stato (n. 01439/2024). Si ritiene che l’obbligo cada su chi detiene l’immobile ossia su chi lo utilizza a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attivita’ di impresa (ad esempio l’affittuario). Si veda l’art. 1, comma 1 lettera b) del D.M. n. 18/2025 e art. 1-bis, comma 2, del D.L. n. 155/2024. Anche in beni in locazione o leasing devono essere assicurati. Con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Piccoli imprenditori
Il dossier della Legge di Bilancio 2024 chiariva che non sono interessati dall’obbligo in parola in quanto non soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese i piccoli imprenditori (art. 2202 cod. civ.) ovvero i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. In realtà tali soggetti sono iscritti alla sezione speciale del Registro, per cui, in attese di conferme ufficiali, si ritiene siano interessati dall’obbligo al pari delle altre imprese.
Sanzioni
Possibilità di esclusione da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri. Da chiarire meglio la portata di tale previsione da ritenersi troppo generica.
Si ricorda l’obbligo in parola non opera per le imprese agricole, art. 2135 cod. civ. per le quali è previsto il c.d. “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità” (art. 1, commi 515 e seguenti della Legge n. 234/2021 - Legge di Bilancio 2022 - vedi D.M. 30 dicembre 2022 ).
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