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DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

L’imposta di soggiorno, regolata dall’art. 4 del D. Lgs. numero 23 del 14 marzo 2011, è la somma che i Comuni possono richiedere a turisti e viaggiatori che pernottano nelle strutture ricettive del territorio tramite i gestori di alberghi, bed and breakfast e altri tipi di alloggi.

La norma, quindi, affida il compito di mediatori ai gestori delle strutture ricettive e utilizza le somme incassate per finanziare interventi a sostegno del turismo e per altre spese legate alla gestione comunale.
In relazione a questo ruolo, ci sono una serie di adempimenti e uno di questi è la trasmissione della dichiarazione annuale che deve essere trasmessa per fornire una panoramica complessiva degli importi incassati.

Questo obbligo, quindi, riguarda l’intero anno e i gestori delle strutture ricettive devono trasmettere i dati hanno tempo fino al 30 giugno: ogni anno i soggetti interessati hanno sei mesi pieni a disposizione per procedere con la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione imposta di soggiorno entro il 30 giugno anche tramite intermediario
Dal punto di vista operativo è possibile utilizzare il servizio online messo a disposizione sul portale dell’Agenzia delle Entrate che consente sia di predisporre che di inviare la dichiarazione.
All’interno dell’area personale, nella sezione delle “dichiarazioni” presente tra i servizi è possibile scegliere la “dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno”.
In ogni caso per la trasmissione è possibile anche affidarsi agli intermediari delegati al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.





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