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COLLEGAMENTO POS RT

Link alle guide e riferimenti normativi: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt



Dal 5 marzo 2026 attiva la procedura di collegamento logico tra POS e registratori, con possibilità di utilizzare un unico dispositivo POS per incassi riconducibili a più attività, comprese quelle esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino elettronico

Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore nuovi obblighi in materia di pagamenti elettronici e corrispettivi che interesseranno tutte le attività che emettono scontrini e ricevute.
Continua a leggere per non rimanere esposto a sanzioni e per comprendere le azioni che dovrai intraprendere.
1. Gli obblighi esistenti rimangono in vigore
Innanzitutto, non cambia nulla rispetto agli obblighi attuali:

  • Obbligo di     accettare pagamenti con POS: Tutti i     professionisti e le attività commerciali devono accettare pagamenti     con carte e strumenti di pagamento tracciabili.
       
  • Sanzione per     rifiuto: Se rifiuti un pagamento elettronico, scatta una multa     di € 30 fissi + 4% dell'importo della transazione rifiutata     (senza soglia minima).
Questi obblighi rimangono validi e continueranno a essere sanzionati dall'Agenzia delle Entrate.
2. La novità: collegamento telematico POS – Registratore dal 1/1/2026
La vera novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), è il nuovo obbligo di collegamento tra:
   
  • Il Registratore     Telematico (RT) o la soluzione software per i corrispettivi che     utilizzi
       
  • Il POS     (terminale di pagamento) di cui sei titolare



Questo collegamento non è fisico, ma avverrà esclusivamente tramite un servizio web che l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile nel portale "Fatture e Corrispettivi" (indicativamente nei primi giorni di marzo 2026).
Come funziona il collegamento
La procedura è semplice:
  1.   Accedi     all'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia     delle Entrate
       
  2. Seleziona     il servizio web dedicato al collegamento POS–RT
       
  3. Abbina     il numero di matricola univoco del tuo Registratore Telematico ai     dati identificativi univoci dei tuoi POS
       
  4. Registra     l'indirizzo della tua unità locale (dove effettivamente utilizzi i     dispositivi)
L'Agenzia ti mostrerà un elenco pre-compilato dei tuoi POS (già comunicati dai gestori dei pagamenti all'Agenzia) e dei tuoi RT; dovrai semplicemente "abbinarli" indicando quale POS è associato a quale RT.

3. Tempistiche: due finestre diverse

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (Prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025) prevede due scenari temporali:
Scenario A: POS già attivo a gennaio 2026
Se disponi già di un contratto di convenzionamento con il POS attivo a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla data di attivazione del servizio web dell'Agenzia.
Ipotizzando l'attivazione del servizio web nei primi giorni di marzo 2026, avrai tempo fino a circa metà aprile 2026.
Scenario B: Nuovi POS attivati dopo il 31 gennaio 2026
Se attiverai un nuovo POS dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato in una finestra mobile:

  • Inizio:     dal 6° giorno del 2° mese successivo alla data di effettiva     disponibilità del POS
       
  • Fine:     entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (comunque entro     l'ultimo giorno del mese, anche se non lavorativo)
Esempio: Se attivi un POS il 1° febbraio 2026, dovrai effettuare il collegamento tra il 6 e il 30 aprile 2026.
Variazioni successive
Qualsiasi cambio di RT, sostituzione di POS, o diverso abbinamento dovrà essere comunicato rispettando gli stessi termini "a regime" (la finestra mobile illustrata nello Scenario B).
4. Le sanzioni: cosa rischi se non adeguati
La mancata osservanza di questi nuovi obblighi comporta sanzioni importanti:
                                                                                                                                                                                                                                               




               
Violazione

               
Sanzione

               
Note

               
Mancato collegamento tra RT e POS

               
€ 1.000 – € 4.000

               
È prevista anche la sospensione                 della licenza/autorizzazione all'esercizio (15 giorni – 2 mesi;                 2-6 mesi in caso di recidiva)

               
Omessa o infedele trasmissione dei dati dei pagamenti                 elettronici

               
€ 100 per ciascun invio, fino a                 € 1.000 per trimestre

               
Anche questa sanzione si applica al nuovo obbligo di                 collegamento

               
Rifiuto di pagamenti con POS

               
€ 30 + 4% dell'importo

               
Rimane invariata rispetto a oggi


Inoltre, non sarà applicabile il "cumulo giuridico", il che significa che ogni violazione andrà sanzionata singolarmente, con importi significativi.

5. Cosa devi fare da subito

Azione 1: Verifica il tuo registratore di cassa

Contatta il tuo fornitore del Registratore Telematico o del gestionale per verificare:
  
  • Se     il tuo RT è aggiornato e compatibile con i nuovi obblighi
       
  • Se necessita di     aggiornamenti software
       
  • Se deve essere     sostituito completamente



Fallo entro il 31 dicembre 2025 per avere tutto pronto per gennaio 2026.

Azione 2: Raccogli la documentazione sui tuoi POS
Prepara un elenco con:

  • Numero/numero     di matricola univoco di ogni POS di cui sei titolare
       
  • Nome del     gestore/provider (es. SumUp, Square, Nexi, ecc.)
       
  • Data di     attivazione del contratto

Questa documentazione ti servirà quando dovrai effettuare l'abbinamento sul portale.

Azione 3: Abilita i delegati (se necessario)
Se desideri delegare le operazioni tecniche (ad esempio, al tecnico manutentore del registratore o al tuo consulente), dovrai conferire una delega specifica per il servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" sul portale Fatture e Corrispettivi.

Azione 4: Segna la data nei tuoi calendari

  • 31 dicembre     2025: ultimissima scadenza per adeguamenti hardware e software
       
  • Inizio marzo     2026: attivazione del servizio web dell'Agenzia
       
  • Entro 45     giorni successivi (o secondo le     tempistiche previste): collegamento POS–RT sul portale



5. Domande frequenti (FAQ)
D: Il collegamento è davvero solo "telematico" e non fisico?
R: Sì, confermato dall'Agenzia delle Entrate. Non è necessario un collegamento fisico tra il registratore e il POS; l'abbinamento avverrà esclusivamente tramite il portale Fatture e Corrispettivi.
D: Se non ho un Registratore Telematico fisico, ma utilizzo la procedura web gratuita dell'Agenzia, cosa devo fare?
R: Dovrai comunque abbinare i tuoi POS alla procedura web utilizzando le stesse funzionalità che saranno messe a disposizione nel portale. Il collegamento avrà le stesse caratteristiche.
D: Quali dati del POS dovrò registrare?
R: L'Agenzia ti mostrerà un elenco pre-compilato dei POS di cui risulti titolare (sulla base delle comunicazioni periodiche dei gestori dei pagamenti). Dovrai scegliere e abbinare quelli disponibili.
D: Se cambio POS durante l'anno, cosa devo fare?
R: Dovrai comunicare la variazione (disattivazione del vecchio POS e attivazione del nuovo) rispettando la finestra mobile prevista per le nuove attivazioni (6° giorno del 2° mese successivo – ultimo giorno lavorativo dello stesso mese).
D: Che differenza c'è nella trasmissione dei corrispettivi?
R: Nessuna, da un punto di vista operativo. Continuerai a trasmettere i corrispettivi giornalieri come fai oggi, indicando la forma di pagamento (elettronico, contante, ecc.). Quello che cambia è che l'Agenzia potrà controllare più precisamente che il POS sia stato effettivamente utilizzato per incassare quanto dichiarato.

   
  • Assistenza     nell'effettuazione dell'abbinamento sul portale Fatture e     Corrispettivi
       
  • Consulenza     personalizzata in base alle tue esigenze specifiche
       
  • Aggiornamenti     normativi nei mesi a venire



Riferimenti normativi
[1] Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, commi 74-77
[2] D.Lgs. n. 127/2015 (Decreto corrispettivi), art. 2, comma 3 (modificato)
[3] Agenzia delle Entrate, Provvedimento Direttoriale Prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025
[4] Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025
[5] D.Lgs. n. 471/1997 (Sanzioni tributarie), art. 11, commi 2-quinquies e 5
[6] D.Lgs. n. 472/1997 (Sanzioni tributarie – Irrogazione)



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